Il 23 gennaio sul sito del Ministero dell’Ambiente, è stato pubblicato il decreto Mase 414/2023 (attuazione del dlgs 199/21 e 201/21) che dà finalmente avvio alla nascita e allo sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili e dell’autoconsumo diffuso in Italia. Obbiettivo: ridurre le bollette non solo quelle delle parti comuni, ma anche quelle domestiche.
I condomini si uniscono per produrre, condividere e consumare l’energia rinnovabile prodotta dall’impianto fotovoltaico realizzato sul tetto. La prima grande differenza apprezzabile oggi rispetto al passato, è che l’energia può essere messa a disposizione anche dei singoli condomini e non più utilizzata solo dai servizi comuni. Ad aprile 2020 Arera ha pubblicato sul proprio sito il documento di consultazione 112/20/r/eel, che contiene le caratteristiche per attivare gli schemi di autoconsumo collettivo, individuando due differenti configurazioni per rendere operativo l’impianto generale:
A)Schema di autoconsumo fisico con la connessione diretta privata fra impianto di generazione e utenze domestiche/comuni, con un unico punto di accesso Pod alla rete pubblica;
B)Schema di autoconsumo virtuale detto anche commerciale con l’utilizzo della rete pubblica per lo scambio di energia. in questa configurazione ogni utente è normalmente connesso alla rete pubblica tramite un proprio Pod ed è mantenuta la libertà da parte di ciascuno di poter scegliere il proprio fornitore di energia o di uscire dallo schema.
affinché sia possibile uno schema di autoconsumo collettivo è necessario che:
1) si è installato nel condominio un impianto di produzione da fonti rinnovabili, Per questo deve esserci più sufficiente spazio libero in copertura con l’esposizione preferibilmente a sud, sud-est, sud ovest e senza ombreggiamenti;
2) I partecipanti almeno due si trovino nello stesso edificio e la condivisione dell’energia prodotta avvenga attraverso la rete elettrica esistente;
3) I partecipanti devono mantenere il proprio status di consumatori finali con relativi diritti, quale quello di scegliere liberamente il proprio fornitore di energia e possono recedere in ogni momento dal contratto che li lega all’autoconsumo collettivo.
In condominio i beni comuni sono destinati esclusivamente all’uso comune. È però possibile, secondo l’articolo 1135 Codice civile, comma 3, che l’assemblea possa «autorizzare l’amministratore a partecipare e collaborare a progetti, programmi e iniziative territoriali promossi dalle istituzioni locali o da soggetti privati qualificati, anche mediante opere di risanamento di parti comuni degli immobili nonché di demolizione, ricostruzione e messa in sicurezza statica, al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, la vivibilità urbana, la sicurezza e la sostenibilità ambientale della zona in cui il condominio è ubicato». La comunità energetica vi rientra.
Si tratta di innovazione regolata dall’articolo 1120 CC comma 2 ed è un’innovazione volutaria pertanto i condomini contrari sono esonerati dal partecipare alle spese rinunciando però anche ai benefici economici degli incentivi. Per procedere invece alla progettazione e realizzazione occorre una delibera approvata con la maggioranza degli intervenuti all’assemblea che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio punto la prima delibera dell’assemblea dovrà prevedere la progettazione dell’impianto da parte di un tecnico che lo dimenzionerà sulla base dei consumi previsti. dopo l’approvazione del progetto si potrà procedere all’installazione alla registrazione sul portale del GSE.
Se l’impianto supera la potenza di 20 kW è necessario aprire la partita IVA e tutto quello che ne consegue.